Art. 4.
(Obblighi di informazione del Governo).

      1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta trasmessa al Comitato parlamentare sulla politica informativa e di sicurezza e sui

 

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risultati ottenuti. Fornisce, altresì, con la medesima periodicità, dati ed informazioni sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate o utilizzate per i servizi di informazione.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato parlamentare le nomine dei vertici dei servizi di informazione; fornisce, inoltre, ogni informazione richiesta o prevista dalla presente legge e nei limiti stabiliti.